Il secondo lunedì dedicato ai temi del contratto di lavoro
ha visto incentrata la prosecuzione delle discussioni sullo “svolgimento del contratto”, ovvero sul
dispiegarsi delle nuove condizioni indotte dal jobs act e dal rinnovo del CCNL
Dirigenti.
Nel ruolo di moderatore era ancora l’avv. Salvatore Trifirò (senior), con relatori Stefano Trifirò
(junior) e Stefano Bartalotta.
Dopo una breve introduzione del V.P. Aldai e relativo video, il moderatore
Trifirò senior ha ricordato come
le relazioni tra associazioni sindacali di categoria e parte datoriale sono
caratterizzate da un rapporto di forza a cui non sfuggono nemmeno i dirigenti,
e che le regole dei contratti nascono così.
L’ultimo contratto per di più, scontando le “tutele decrescenti” che derivano dal jobs
act, dà origine ad una nuova epoca, ma ancora troverà forza applicativa solo
attraverso il sostegno convinto della categoria.
La figura del dirigente si è trasformata da “alter ego”
dell’imprenditore, come si diceva in passato, in figura individuale priva di
caratteristiche unitarie, a seconda della collocazione nelle imprese piccole o
grandi.
Evidentemente l’approccio del moderatore Trifirò non può che
essere giuridico, per cui egli si è poi
domandato se il nuovo contratto debba dispiegare i suoi effetti (negativi) a
chi godeva della precedente giurisdizione, per esempio con riferimento al
preavviso, auspicando che la magistratura riconosca la peculiarità del
dirigente. Ma egli stesso non è apparso particolarmente ottimista sul tema.
Trifirò junior si è poi soffermato sull’art. 2103 (jus
variandi e disciplina delle mansioni)
che è stato recentemente trasformato. Nella nuova formulazione è diventata più
difficile la sanzione ed il risarcimento del demansionamento: il nuovo art.
2103 supera la tematica delle “mansioni equivalenti” e permette un più vasto
riutilizzo in mansioni diverse: in compenso viene introdotto un obbligo di
formazione.
Secondo il relatore questo pone grossi problemi al lavoro
dirigenziale.
Il secondo comma del nuovo 2103 infatti ammette anche per il
dirigente l’utilizzo in mansioni inferiori
(a parità di retribuzione e col mantenimento della qualifica
dirigenziale) in caso di “modifica degli assetti organizzativi”. (Lo scrivente ha potuto già riscontrare
almeno un caso del genere, nel quale argomento convincente per indurre il
dirigente ad accettare la nuova situazione era la presenza in alternativa di
una lettera di licenziamento, ritirata all’atto di accettazione del
demansionamento.)
Il quarto comma del nuovo 2103 prevede poi accordi
individuali “in sede protetta”(con assistenza sindacale) per demansionamento
addirittura con riduzione della retribuzione.
Sulla possibilità del dirigente di opporsi a tutto ciò, il
relatore è apparso dubbioso, anche se si è sforzato di trovare per il dirigente
una via di uscita “onorevole” nell’applicazione dell’art. 16 CCNL che dà la
possibilità di risolvere il rapporto di lavoro entro 60 gg con riconoscimento
dell’indennità sostitutiva di preavviso
(6 – 12 mesi).
Bartolotta è poi intervenuto sulla professionalità del
dirigente, definita un “bene giuridico patrimoniale”, ovvero il complesso di
competenze, esperienze, relazioni che il lavoratore utilizza nello svolgimento
delle sue mansioni. Prima della riforma, l’art.13 poteva tutelare questo bene,
oggi invece la tutela viene limitata alla sottrazione totale delle
mansioni (Mobbing) mentre viene meno la
tutela dell’esperienza professionale e la protezione del complesso di relazioni
individuali maturate nel lavoro. Non c’è più sanzione.
Anche qui un qualche aiuto lo dà l’art. 16 CCNL che permette
al dirigente… di andarsene in tronco.
Bartolotta si è poi soffermato sulla disciplina delle ferie,
giungendo alla conclusione che è bene che il dirigente non le accumuli perché
alla risoluzione del rapporto potrebbero non essere riconosciute.
Ci si è poi soffermati sui controlli oggi ammessi in connessione
con l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione: la situazione è evoluta verso più
ampie possibilità delle aziende di utilizzare in modo lecito “controlli
difensivi” a tutela del patrimonio aziendale nelle sue varie forme. Ma si è
anche detto che in giurisprudenza è stata accettato non solo il controllo della
posta elettronica, il rilevamento della posizione (GPS), ma anche l’utilizzo di
falsi profili Facebook per indurre il dipendente a dare evidenza dei propri
comportamenti scorretti.
Bartolotta ha chiarito come il jobs act abbia configurato
l’abbassamento dei livelli di tutela, seguito in questo con tempestività
assoluta dal rinnovo del CCNL Dirigenti.
Considerando che nelle risoluzioni di rapporto l’applicazione del Collegio arbitrale a
partire dagli anni ’90 è caduta sempre più in disuso, ancora una volta è stato
suggerito l’uso di clausole “paracadute” negoziate in entrata (Come se questo non fosse improponibile in
pratica nella maggioranza dei casi. NdR).
Per i nuovi contratti
di lavoro autonomo la presunzione di subordinazione scatta solo nel caso che
siano determinati luogo di lavoro ed
obblighi di tempo, per cui la conclusione è che le attività di consulenza
rimangono possibili, ma a fronte di testi contrattuali adeguati e possibilmente
“certificati”.
Anche qui forse è da scontare il prevalere di una visione
intesa a massimizzare la funzione legale.
Nelle domande finali, ancora una volta il collega Losito (ex
pres. Federmanager) si è soffermato da un lato sull’impossibilità di un uso
esteso delle “norme paracadute” e dall’altro sul fatto che, dopo la dirompente
disdetta da parte di Confindustria,
definito come un azzardo che sarebbe stato opportuno contrastare con
maggiore convinzione, l’affrettato rinnovo contrattuale per la prima volta “toglie” alla categoria.
Ma, ha rilevato Losito, il contratto nazionale rimane uno strumento da difendere, stante la
difficoltà, se non la impraticabilità, di soluzioni individuali.
Su questo Bartalotta ha convenuto: “Tenetevelo stretto…” Si è però poi detto
poco convinto che possano essere
contrastate le “condizioni di peggior
favore” che, almeno per il preavviso, esso ha previsto rispetto al jobs act .
(Due mesi di indennità rispetto a quattro per le minori anzianità).
A conclusione dei lavori lo scrivente sintetizza così il
senso “sindacale” delle due giornate:
-
Il contratto nazionale dei dirigenti rimane lo
strumento essenziale di individuazione e difesa della categoria
-
Il jobs act ha gettato il mondo del lavoro nella
sua interezza in un mare aperto tempestoso, dal quale non si vedono terre di
approdo
-
Il dirigente vive questa situazione in modo ancor più pesante per la crisi di
figura e ruolo che i nuovi tempi hanno generato e per l’affrettato rinnovo, che
ha indotto ulteriori pesanti condizionamenti
-
Tutti i legali intervenuti si sono soffermati
sull’esigenza della categoria di
mantenere un adeguato rapporto di forza negoziale e sul valore del contratto
nazionale
-
O il sindacato nazionale dei dirigenti,
facendosi carico della complessità della situazione, si sforza di cambiare in fretta le condizioni
al contorno e di rinegoziare nel medio periodo
le principali clausole contrattuali
della categoria, o probabilmente la condizione dirigenziale è destinata
alla sparizione.