martedì 1 dicembre 2015

Seconda giornata di Aldai su “Dirigenti, Contratto, Licenziamento” 30 Novembre 2015

Sintesi degli interventi (grazie a Colombi per la sintesi dei contenuti).

Il secondo lunedì dedicato ai temi del contratto di lavoro ha visto incentrata la prosecuzione delle discussioni  sullo “svolgimento del contratto”, ovvero sul dispiegarsi delle nuove condizioni indotte dal jobs act e dal rinnovo del CCNL Dirigenti.

Nel ruolo di moderatore era ancora l’avv. Salvatore Trifirò  (senior), con relatori Stefano Trifirò (junior)  e Stefano Bartalotta.
Dopo una breve introduzione del V.P. Aldai e relativo video,  il moderatore  Trifirò  senior ha ricordato come le relazioni tra associazioni sindacali di categoria e parte datoriale sono caratterizzate da un rapporto di forza a cui non sfuggono nemmeno i dirigenti, e che le regole dei contratti nascono così.
L’ultimo contratto per di più, scontando  le “tutele decrescenti” che derivano dal jobs act, dà origine ad una nuova epoca, ma ancora troverà forza applicativa solo attraverso il sostegno convinto della categoria.
La figura del dirigente si è trasformata da “alter ego” dell’imprenditore, come si diceva in passato, in figura individuale priva di caratteristiche unitarie, a seconda della collocazione nelle imprese piccole o grandi.
Evidentemente l’approccio del moderatore Trifirò non può che essere giuridico, per cui egli  si è poi domandato se il nuovo contratto debba dispiegare i suoi effetti (negativi) a chi godeva della precedente giurisdizione, per esempio con riferimento al preavviso, auspicando che la magistratura riconosca la peculiarità del dirigente. Ma egli stesso non è apparso particolarmente ottimista sul tema.

Trifirò junior si è poi soffermato sull’art. 2103 (jus variandi  e disciplina delle mansioni) che è stato recentemente trasformato. Nella nuova formulazione è diventata più difficile la sanzione ed il risarcimento del demansionamento: il nuovo art. 2103 supera la tematica delle “mansioni equivalenti” e permette un più vasto riutilizzo in mansioni diverse: in compenso viene introdotto un obbligo di formazione.
Secondo il relatore questo pone grossi problemi al lavoro dirigenziale.
Il secondo comma del nuovo 2103 infatti ammette anche per il dirigente l’utilizzo in mansioni inferiori  (a parità di retribuzione e col mantenimento della qualifica dirigenziale) in caso di “modifica degli assetti organizzativi”.  (Lo scrivente ha potuto già riscontrare almeno un caso del genere, nel quale argomento convincente per indurre il dirigente ad accettare la nuova situazione era la presenza in alternativa di una lettera di licenziamento, ritirata all’atto di accettazione del demansionamento.)
Il quarto comma del nuovo 2103 prevede poi accordi individuali “in sede protetta”(con assistenza sindacale) per demansionamento addirittura con riduzione della retribuzione.
Sulla possibilità del dirigente di opporsi a tutto ciò, il relatore è apparso dubbioso, anche se si è sforzato di trovare per il dirigente una via di uscita “onorevole” nell’applicazione dell’art. 16 CCNL che dà la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro entro 60 gg con riconoscimento dell’indennità sostitutiva  di preavviso (6 – 12 mesi).

Bartolotta è poi intervenuto sulla professionalità del dirigente, definita un “bene giuridico patrimoniale”, ovvero il complesso di competenze, esperienze, relazioni che il lavoratore utilizza nello svolgimento delle sue mansioni. Prima della riforma, l’art.13 poteva tutelare questo bene, oggi invece la tutela viene limitata alla sottrazione totale delle mansioni  (Mobbing) mentre viene meno la tutela dell’esperienza professionale e la protezione del complesso di relazioni individuali maturate nel lavoro. Non c’è più sanzione.
Anche qui un qualche aiuto lo dà l’art. 16 CCNL che permette al dirigente… di andarsene in tronco.
Bartolotta si è poi soffermato sulla disciplina delle ferie, giungendo alla conclusione che è bene che il dirigente non le accumuli perché alla risoluzione del rapporto potrebbero non essere riconosciute.
Ci si è poi soffermati sui controlli oggi ammessi in connessione con l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione: la situazione è evoluta verso più ampie possibilità delle aziende di utilizzare in modo lecito “controlli difensivi” a tutela del patrimonio aziendale nelle sue varie forme. Ma si è anche detto che in giurisprudenza è stata accettato non solo il controllo della posta elettronica, il rilevamento della posizione (GPS), ma anche l’utilizzo di falsi profili Facebook per indurre il dipendente a dare evidenza dei propri comportamenti scorretti.

Bartolotta ha chiarito come il jobs act abbia configurato l’abbassamento dei livelli di tutela, seguito in questo con tempestività assoluta dal rinnovo del CCNL Dirigenti.
Considerando che nelle risoluzioni di rapporto  l’applicazione del Collegio arbitrale a partire dagli anni ’90 è caduta sempre più in disuso, ancora una volta è stato suggerito l’uso di clausole “paracadute” negoziate in entrata  (Come se questo non fosse improponibile in pratica nella maggioranza dei casi. NdR).
Per  i nuovi contratti di lavoro autonomo la presunzione di subordinazione scatta solo nel caso che siano determinati  luogo di lavoro ed obblighi di tempo, per cui la conclusione è che le attività di consulenza rimangono possibili, ma a fronte di testi contrattuali adeguati e possibilmente “certificati”.
Anche qui forse è da scontare il prevalere di una visione intesa a massimizzare la funzione legale.

Nelle domande finali, ancora una volta il collega Losito (ex pres. Federmanager) si è soffermato da un lato sull’impossibilità di un uso esteso delle “norme paracadute” e dall’altro sul fatto che, dopo la dirompente disdetta da parte di Confindustria,  definito come un azzardo che sarebbe stato opportuno contrastare con maggiore convinzione, l’affrettato rinnovo contrattuale  per la prima volta “toglie” alla categoria.
Ma, ha rilevato Losito, il contratto nazionale  rimane uno strumento da difendere, stante la difficoltà, se non la impraticabilità, di soluzioni individuali.
Su questo Bartalotta ha convenuto:  “Tenetevelo stretto…” Si è però poi detto poco convinto che  possano essere contrastate le  “condizioni di peggior favore” che, almeno per il preavviso, esso ha previsto rispetto al jobs act . (Due mesi di indennità rispetto a quattro per le minori anzianità).

A conclusione dei lavori lo scrivente sintetizza così il senso “sindacale” delle due giornate:

-          Il contratto nazionale dei dirigenti rimane lo strumento essenziale di individuazione e difesa della categoria
-          Il jobs act ha gettato il mondo del lavoro nella sua interezza in un mare aperto tempestoso, dal quale non si vedono terre di approdo
-          Il dirigente vive questa situazione  in modo ancor più pesante per la crisi di figura e ruolo che i nuovi tempi hanno generato e per l’affrettato rinnovo, che ha indotto ulteriori pesanti condizionamenti
-          Tutti i legali intervenuti si sono soffermati sull’esigenza della categoria  di mantenere un adeguato rapporto di forza negoziale e sul valore del contratto nazionale

-          O il sindacato nazionale dei dirigenti, facendosi carico della complessità della situazione,  si sforza di cambiare in fretta le condizioni al contorno e di rinegoziare nel medio periodo  le principali clausole contrattuali  della categoria, o probabilmente la condizione dirigenziale è destinata alla sparizione.